2 – Aggiornamento catastale

2 - AGGIORNAMENTO CATASTALE

L’aggiornamento catastale o Variazione Catastale è un documento ufficiale a firma di un professionista abilitato, geometra, architetto o ingegnere iscritto all’Albo Professionale, con il quale si comunica all'Agenzia del Territorio l'intervenuto cambiamento dello stato di un immobile, fabbricato o terreno. Gli aggiornamenti catastali sono molteplici a seconda dei diversi casi che sono previsti dalla normativa vigente e nella realtà del nostro territorio.
Concretamente e altrettanto in sintesi, quando lo stato dei fatti di un immobile differisce rispetto alla sua rappresentazione catastale, ad esempio dopo una ristrutturazione con opere murarie, la normativa vigente prevede l'obbligo di effettuare la variazione dell'immobile entro 30 giorni dalla fine dei lavori (art. 6 DPR 380-2001).
Dal 1° luglio 2010 - col D.L. 78/2010 - è obbligatorio, pena nullità dell'atto, che le planimetrie e tutti i dati catastali, siano conformi allo stato di fatto dell'immobile oggetto di compravendita.
Ricordiamo che la legge italiana prevede che in ogni atto di compravendita il venditore dichiari la conformità dell'immobile. La conformità catastale, ovvero la corrispondenza della planimetria depositata in catasto allo stato di fatto, non è esaustiva ai fini di verifica di eventuali abusi edilizi, in quanto il Catasto non è probatorio. La conformità deve essere verificata anche e soprattutto dal punto di vista urbanistico-edilizio.
L'accatastamento di un immobile nuovo o ristrutturato è necessario ad attribuire i nuovi eventuali dati identificativi (foglio, particella e sub) e la rendita dell'unità immobiliare. E' un documento necessario per i pagamenti di IMU ed IRPEF e per la richiesta del certificato di agibilità/abitabilità dell'immobile. Inoltre è un documento richiesto ogni qualvolta siano state realizzate ristrutturazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri, ristrutturazioni, cambi di destinazioni d'uso, frazionamenti di unità immobiliari, ad uso residenziale, commerciale, direzionale, industriale o agricolo. L'accatastamento dell'immobile è OBBLIGATORIO e deve essere redatto prima della fine lavori. L’accatastamento per nuova costruzione è il censimento del bene che il proprietario presenta presso il catasto ai fini di attribuire il valore fiscale al bene posseduto. Con l'accatastamento viene anche definita la categoria dell'unità immobiliare (ad esempio abitazione cat. A, negozi cat. "C/1", etc ).
Sostanzialmente possiamo sintetizzare le seguenti casistiche.
a) CORREZIONE ERRORI CATASTALI
La correzione della documentazione catastale permette di correggere errori ortografici, presenti nella visura. L'errore può riguardare: la persona a cui è intestato l'immobile come cognome e nome (per le aziende "denominazione"), codice fiscale, luogo e data di nascita (per le aziende "sede legale"), diritti e quota di possesso, oppure errori sui dati dell’immobile come indirizzo, ubicazione (n° civico, piano, interno, ecc.) o evidenti inesattezze nella consistenza (numero vani o metri quadri). Per compilare la richiesta occorre disporre di: identificativo catastale dell’immobile (foglio, particella, subalterno) ed estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto (o altro atto pubblico), dichiarazione di successione, domanda di voltura catastale, denuncia al catasto di nuova costruzione o variazione.

b) DOMANDA DI VOLTURA CATASTALE
La voltura catastale permette di registrare presso gli uffici catastali dell'Agenzia del Territorio l'avvenuto trasferimento di proprietà di un immobile, in seguito ad atti di compravendita, donazione, decreto giudiziario. La domanda di voltura catastale DEVE ESSERE PRESENTATA entro 30 giorni dal trasferimento di proprietà, o di altri diritti su terreni e fabbricati (donazioni, compravendite, successioni, ecc.). Per la presentazione sono necessari: 1) Documenti del richiedente; 2) Dati anagrafici del proprietario; 3) Dati catastali dell'immobile.
La voltura catastale può essere:
a) di afflusso, nel caso il passaggio di proprietà di terreni o fabbricati non risulta essere stato presentato presso l’Agenzia del Territorio. Occorre la copia dell’atto motivante la voltura stessa (compravendita, donazione, denuncia di successione, certificato di morte per il ricongiungimento di usufrutto, ecc);
b) di preallineamento, nel caso il passaggio di proprietà è stato correttamente presentato presso l’ufficio catastale ma non risulta essere stato inserito nella banca dati catastale;
c) di recupero di voltura automatica, nel caso di integrazione di intestazione per volture catastali incomplete e non corrette.
c) AGGIORNAMENTO DOCFA (catasto fabbricati)
Serve per aggiornare la planimetria che è depositata in catasto. Spesso si utilizza in seguito all'esecuzione di lavori che hanno comportato uno spostamento di pareti, ma anche nei casi di fusioni o frazionamenti derivanti da compravendite, successioni, ecc.. aggiornamento nomi di vecchi intestatari anche dopo il rogito; oppure i nomi degli intestatari, la data di nascita, i codici fiscali contengono errori; oppure le quote di proprietà risultano errate.
d) AGGIORNAMENTO PREGEO (catasto terreni)
Si tratta della pratica che serve per aggiornare la sagoma di un immobile inserita al catasto. Spesso si utilizza in seguito all'esecuzione di lavori esterni alle unità (creazione di portici, ampliamenti, demolizioni, ecc...), ma anche nei casi di fusioni / frazionamenti di terreni derivanti da vendite, successioni, ecc... e) RILIEVI TOPOGRAFICI
I rilievi topografici sono indispensabili per: accatastamenti di nuovi fabbricati, accatastamento di immobili la cui sagoma è cambiata a seguito di ristrutturazioni/ampliamenti, frazionamenti o fusioni di terreni, verifica di confini, tracciamenti per posizionare strutture (fondamenta, ecc.). I rilievi devono essere eseguiti mediante l’impiego di strumentazione elettronica computerizzata, generalmente definita stazione totale, ed eseguita con un operatore per il rilievo degli spigoli. Dopo l’esecuzione del rilievo sul posto, in studio si effettua la restituzione grafica.
CASAMIAFACILE.it, attraverso la rete di professionisti del settore edilizio, geometri, architetti o ingegneri, ti offre la competenza ed esperienza necessaria al fine di ottenere l'aggiornamento catastale richiesto e confacente alla tua necessità, eseguendo il necessario sopraluogo, il rilievo, assistendoti fino al deposito della documentazione presso la competente Agenzia del Territorio.

COSA RICEVI:
Il servizio ti offre la certificazione di conformità urbanistica ed edilizia dello stato di fatto con la documentazione comunale e catastale, compresi sopraluoghi, rilievi, accessi presso gli uffici comunali e catastali, possibilità di richiedere direttamente dal tuo computer e ricevere per posta elettronica la perizia di conformità. La certificazione di conformità urbanistica ed edilizia riporta tutti gli interventi edilizi e/o urbanistici a cui è stato sottoposto il bene: permessi di costruire, DIA, certificato di agibilità, sanatorie, condoni, certificato di destinazione urbanistica, visura catastale e conferma della conformità dello stato di fatto con la denuncia catastale, verifica dei confini ecc.

COSA OCCORRE FORNIRE
• Planimetria catastale, progetto comunale con concessione edilizia od altra autorizzazione edilizia corredata dalle tavole di progetto con piante, prospetti e sezioni

COSTI:
Saranno forniti mediante preventivo personalizzato

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