1 – Permesso di costruire in sanatoria

1 - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

In presenza di abusi gravi, ovvero sostanzialmente a interventi non autorizzati, qualora sia possibile sanare la difformità, si può presentare richiesta di Permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001.
Si vuole ancora una volta ricordare che qualora non sia possibile ottenere la sanatoria, oltre ad una denuncia penale, sarà necessario provvedere alla demolizione ed al ripristino dei luoghi per riportare lo stato di fatto come nell'ultimo progetto autorizzato dal comune, ed in alcuni casi l'ente (il Comune) potrà acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio del comune parte del bene.
Il Permesso di costruire in sanatoria è quello strumento attraverso cui si consente la sanatoria di manufatti od opere realizzati in assenza di titolo edilizio. Al fine del rilascio del permesso in sanatoria, è necessario che gli interventi abusivi siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al tempo della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della istanza di cui all'art. 36.
Qualora si volesse attivare la procedura ex art. 36, si dovrà presentare un'istanza all'ufficio comunale competente: i soggetti legittimati a farlo sono il responsabile dell'abuso e l'attuale proprietario dell'immobile, nonché il conduttore o chiunque possa vantare sul manufatto un diritto reale; trascorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che l'ufficio si sia pronunciato, si formerà il cosiddetto silenzio rigetto In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle meglio specificate ipotesi di:
a) interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
b) interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia. Nell´ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l´oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”.
Tali adempimenti devono essere svolti da geometri, architetti e ingegneri, che potrai cercare nell’apposito elenco dei professionisti.
CASAMIAFACILE.it, attraverso la scelta di qualificati professionisti, a scelta nelle categorie di geometri, architetti e ingegneri, ti offre la competenza ed esperienza necessaria al fine di ottenere la sanatoria delle modifiche apportate. Il professionista incaricato, eseguito il sopraluogo, ma, soprattutto, il rilievo quotato e fotografico dello stato di fatto, completata la verifica dello stato di fatto del vostro immobile con la documentazione ufficiale depositata presso il Comune e il Catasto, appronterà la pratica di sanatoria, qualora possibile, e Vi assisterà fino all’ottenimento della sanatoria. E’ importante ricordare che l’ottenimento della sanatoria non è gratuito, ma occorre versare una somma determinata secondo la normativa vigente, quale sanzione.

COSA RICEVI:
Il servizio ti offre la verifica di conformità dello stato di fatto con la documentazione comunale e catastale, compresi sopraluoghi, rilievi, accessi presso gli uffici comunali e catastali, la redazione della pratica di sanatoria fino all’ottenimento della sanatoria.

COSA OCCORRE FORNIRE:
• Planimetria catastale, progetto comunale con concessione edilizia od altra autorizzazione edilizia corredata dalle tavole di progetto con piante, prospetti e sezioni, atto notarile di acquisto, e quant’altro richiesto al momento del sopraluogo

COSTI:
Saranno forniti mediante preventivo personalizzato.

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