5 – Contratto di mutuo e consolidamento ipoteca

5 - CONTRATTO DI MUTUO E CONSOLIDAMENTO IPOTECA

Dopo la delibera di finanziamento il mutuo viene stipulato per atto pubblico davanti ad un notaio, e viene, altresì, costituita l’ipoteca.
Il contratto di mutuo può essere stipulato tramite doppio atto, ormai in disuso, o mediante atto unico.
Quest’ultimo è quello più utilizzato perché evita la stesura di atti aggiuntivi (atto condizionato e atto definitivo di erogazione e quietanza) consentendo la stipula di un unico contratto, contemporaneo alla compravendita.
L’erogazione del prestito avviene contemporaneamente alla stipula dell’atto. Tuttavia, l’intera cifra viene immediatamente riversata dal cliente alla banca come pegno a garanzia dell’iscrizione ipotecaria. Nei dieci giorni successivi all’iscrizione dell’ipoteca, tempo stabilito dalla legge per il suo consolidamento, la somma viene definitivamente consegnata al mutuatario.

Per agevolare i clienti le banche solitamente concedono un prefinanziamento, rendendo subito operativo il mutuo casa

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