Fino al 31 dicembre 2016, gli interventi legati alla riqualificazione energetica delle pareti esterne possono usufruire degli sgravi fiscali del 65% per un importo massimo di 60.000 euro. La detrazione è invece pari al 50% per le spese che saranno effettuate nel 2016. (Per la procedura e per i condomini vedi pag. 40 – Agevolazioni fiscali).
AGEVOLAZIONI FISCALI
Sino al 31 dicembre 2016 è riconosciuta una detrazione d'imposta pari al 65% delle spese sostenute per gli interventi volti al contenimento dei consumi energetici, effettuati su edifici residenziali esistenti e dotati di impianti di riscaldamento. La cifra deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo ed entro un limite massimo di detrazione variabile in funzione della tipologia dei lavori eseguiti.
Restano esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.
TIPO DI INTERVENTO Strutture opache verticali**
Riqualificazione energetica degli edifici 100.000 euro
Involucro edifici (pareti, coperture, solai, finestre comprese di infissi, porte d’ingresso) 60.000 euro
Installazione di pannelli solari 60.000 euro
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro
*L’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, no è ammesso il credito d’imposta.
Chi può usufruire delle agevolazioni fiscali
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti che sostengono spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti posseduti o detenuti e per gli interventi sulle parte comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche, possono fruire dell’agevolazione anche: i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; chi detiene l’immobile in comodato.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori eseguiti sugli immobili nei quali può esplicarsi la convivenza.
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