Alcune regioni, come ad esempio la Regione Lombardia o Piemonte, hanno introdotto importanti novità per il miglioramento delle prestazioni energetiche delle pareti esterne degli edifici (Lombardia - già con la Legge Regionale 26/1995 art. 2 - comma 1, il quale prevede che “i tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori centimetri 30, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedenti i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri 15 per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica”).
Ad esempio la Regione Lombardia, il successivo comma 1-bis, introdotto dalla legge regionale n. 39 del 21 dicembre 2004, precisa che “Non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, l'aumento di volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne per la realizzazione di pareti ventilate”.
Ulteriori modifiche sono state apportate dalla legge regionale Lombardia n. 38 del 2016, che, all'art. 10, prevede che “ la superficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura interessati dall'intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l'involucro esterno degli edifici” in presenza di riduzioni significative dell'indice di prestazione energetica dell'edificio rispetto ai valori limite imposti dalla normativa (DGR 3868/2015).
All'art. 11, comma 1 del D. lgs n. 115 del 2008 sono introdotti premi volumetrici sulle eccedenze di spessore per interventi di isolamento termico di murature e solai, fino a un massimo di 25cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15cm per gli elementi orizzontali intermedi. Sono previste anche, al comma 2, per quanto riguarda gli interventi sull'edilizia esistente, deroghe sulle distanze minime fra edifici per un massimo di 20 cm e sulle altezze massime per un massimo di 25cm. I premi sono vincolati a una riduzione minima del 10% dell'indice di prestazione energetica previsto dal D. lgs n. 192, 19 agosto 2005.
Una parete da 40cm non isolata ha un valore di trasmittanza di circa 1,4 W/m2K. Nella maggior parte dei comuni nella classe climatica E, per migliorare questo valore rispettando i limiti di Legge previsti e per poter accedere agli incentivi fiscali, è necessario applicare un isolamento termico esterno in media di circa 11cm in funzione delle caratteristiche dell'edificio e della tipologia di materiale utilizzato. Esistono comunque materiali con una conducibilità termica molto bassa e quindi alta capacità isolante, per cui sono sufficienti degli spessori ridotti. (polistirene espanso, polistirene estruso, lana di roccia, fibra di legno, ecc.).
In ogni caso sarà il professionista competente a suggerire la soluzione migliore da adottare.
1045Visite totali,2Visite giornaliere