2 – Accertamento di conformità edilizia

2 - ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' EDILIZIA

In presenza di difformità meno gravi, ovvero le difformità riscontrate rispetto al titolo abilitativo originario riconducibili a interventi subordinati alla Denuncia di inizio attività ai sensi art. 22 Testo unico dell’edilizia, possono essere sanate mediante la richiesta di Accertamento di Conformità ex art. 37 D.P.R. 380/2001. Le opere devono conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Oppure possono essere le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

Nonché gli interventi consentiti con Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in alternativa al permesso di costruire, come:
a) interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
b) interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Comunque fino alla scadenza dei termini di validità della D.I.A.
Occorre ricordare che l’art.37 del Testo Unico per l’edilizia oggi disciplina la sanzione pecuniaria per gli interventi edilizi realizzati in assenza o difformità dalla Segnalazione Certificata di inizio attività (S.C.I.A.), che sostituisce integralmente la norma relativa alla Denuncia di inizio attività.
Questo tipo di difformità comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.

Tali adempimenti devono essere svolti da geometri, architetti e ingegneri, che potrai cercare nell’apposito elenco dei professionisti. CASAMIAFACILE.it, attraverso la scelta di qualificati professionisti, a scelta nelle categorie di geometri, architetti e ingegneri, ti offre la competenza ed esperienza necessaria al fine di ottenere la sanatoria delle modifiche apportate. Il professionista incaricato, eseguito il sopraluogo, ma, soprattutto, il rilievo quotato e fotografico dello stato di fatto, completata la verifica dello stato di fatto del vostro immobile con la documentazione ufficiale depositata presso il Comune e il Catasto, appronterà la pratica di sanatoria, qualora possibile, e Vi assisterà fino all’ottenimento della sanatoria. E’ importante ricordare che l’ottenimento della sanatoria non è gratuito, ma occorre versare una somma determinata secondo la normativa vigente, quale sanzione.

COSA RICEVI:
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